Lo Statuto

CAPO I

COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita una associazione non a scopo di lucro denominata “Associazione abitanti e amici del centro storico di Gallipoli”, che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine “associazione”.

Per Centro storico di Gallipoli si intende l’agglomerato urbano all’interno delle mura urbiche della Città di Gallipoli.

L’associazione e apartitica e apolitica.

Articolo 2 – Sede

L’associazione ha sede a Gallipoli presso il domicilio del presidente pro-tempore, in via Alessandrelli, 15, nel Comune di Gallipoli. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Scopi

L’associazione persegue finalità di solidarietà sociale, è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

L’associazione ha come finalità l’opera di cura e di promozione delle migliori condizioni di vivibilità e di coesistenza tra tutti i soggetti e le attività che fanno parte dell’area del centro storico e ne promuove la residenzialità.

L’associazione si impegna ad operare affinché diventi più vivo il sentimento di custodia e di partecipazione al rispetto dei monumenti e di tutti i luoghi caratteristici del centro storico.

L’associazione ha inoltre tra le sue finalità l’organizzazione di attività sociali, culturali e ricreative, ed in particolare, a tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, il recupero e la promozione di usi e tradizioni, la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; l’educazione alla cittadinanza, alla legalità ed all’esercizio dei diritti e dei doveri propri del cittadino.

Articolo 4 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 5 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione.

Articolo 6 – Assemblea

L’Assemblea degli associati è sovrana; è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, dal Consiglio di amministrazione con avviso inviato agli associati aventi diritto, almeno sette giorni prima della data della riunione, tramite email o messaggio telefonico.

L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l’anno.

La convocazione dell’Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 7 – Partecipazione all’Assemblea

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

La partecipazione dell’associato all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 8 – Costituzione dell’Assemblea

L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto.

L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 9 – Attribuzioni dell’Assemblea

Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria:

a) approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull’attività dell’anno associativo trascorso;

b) eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio di amministrazione;

c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;

d) approvare i programmi dell’attività da svolgere;

e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.

Sono compiti dell’Assemblea in seduta straordinaria:

a) deliberare le modificazioni statutarie;

b) deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori.

Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Articolo 10 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre il 60% di tutti gli associati aventi diritto al voto.

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’associazione e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea a semplice richiesta.

Articolo 11 – Eleggibilità – Incompatibilità

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati.

Non sono eleggibili coloro che negli ultimi cinque anni abbiano ricoperto incarichi politici o che, nel medesimo periodo, siano stati candidati in elezioni amministrative, regionali o politiche o che siano essi stessi o un componente del proprio nucleo familiare titolari di attività commerciale o di tipo alberghiero nell’area del centro storico.

Chi ricopre il ruolo di Presidente, Vice presidente e componente del Consiglio di Amministrazione, nonché sia socio ordinario o “amico del Centro storico” è incompatibile con la candidatura a cariche politiche. In tal caso decade dall’incarico e dall’appartenenza all’Associazione contestualmente alla accettazione della candidatura.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di due anni.

Le cariche e gli incarichi sono confermabili.

Articolo 12 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è eletto direttamente dai soci, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici consiglieri, elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 13 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’associazione.

Tra l’altro, il Consiglio di amministrazione:

a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli associati, la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere;

b) determina l’ammontare dei contributi degli associati;

c) stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea;

d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;

e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa;

f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’associazione;

g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l’associazione e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;

h) delibera i provvedimenti dei ammissione e di radiazione degli associati.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’associazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 15 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 16 – Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta e dell’aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

CAPO III

ASSOCIATI

Articolo 17 – Soci ordinari

L’associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto.

Possono far parte dell’associazione, con la qualifica di soci ordinari, i cittadini che abbiano la residenza e/o abitino sia pure temporaneamente o abbiano domicilio nel centro storico di Gallipoli.

Articolo 18 – Soci Amici del Centro storico

Possono altresì far parte dell’Associazione coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni previste all’art. 17 dello Statuto, ne approvino le disposizioni ed accettino di collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali. A costoro viene attribuita la qualifica di soci “Amici del Centro storico”.

Il numero dei Soci “Amici del Centro storico” non può essere superiore ad un quinto del numero totale degli iscritti.

Articolo 19 – Soci onorari

Su proposta di almeno dieci soci o di un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, possono essere nominati Soci onorari, da individuare tra personalità, anche non residenti nella Città di Gallipoli, alle quali vengano riconosciuti particolari meriti in linea con gli scopi dell’Associazione.

La proposta deve ottenere l’unanimità dei voti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 – Ammissione all’associazione

L’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione della domanda;

b) pagamento dei contributi associativi;

c) accettazione senza riserve del presente statuto;

d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.

L’età minima necessaria per l’ammissione è di diciotto anni.

Non possono essere ammessi all’associazione coloro che negli ultimi cinque anni abbiano ricoperto incarichi politici o che, nel medesimo periodo, siano stati candidati in elezioni amministrative, regionali o politiche. Non possono, altresì, essere ammessi all’associazione coloro che risultino direttamente o che abbiano nel proprio nucleo familiare, titolari di attività commerciale o di tipo alberghiero nella città di Gallipoli.

Articolo 21 – Cessazione di appartenenza all’associazione

La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto e ratificate dal Cda;

b) per morosità, in caso di mancato pagamento dei contributi associativi;

c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli;

d) per intervenuta incompatibilità, prevista dall’art. 11 dello Statuto;

Il socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale.

Il provvedimento è comunicato con lettera raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 22 – Fondo comune – Entrate

Il Fondo comune è costituito:

a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento del fondo iniziale di dotazione;

b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all’associazione;

Le entrate annuali dell’associazione sono costituite:

a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, di enti pubblici e privati;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 23 – Contributi degli associati

I soci ordinari ed i soci “Amici del Centro storico” devono versare i contributi stabiliti dall’associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

Coloro che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre due mesi comporta la radiazione dell’associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 24 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

L’esercizio dell’associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Presidente dell’associazione deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.

Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’art. 22 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 25 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’art. 3.

Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari dell’associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati (iscritti, e partecipanti):

a) ammonizione;

b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);

c) radiazione;

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

Articolo 27 – Collegio arbitrale

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l’associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 809 del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 28 – Indisponibilità del patrimonio dell’associazione

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione, oppure a titolo di quote associative.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 – Norma transitoria

La prima riunione dell’Assemblea dei soci fondatori procede alla elezione degli Organi sociali previsti dall’art. 5 dello Statuto, che eccezionalmente durano in carica un anno, assicurano il funzionamento dell’Associazione, secondo quanto previsto dallo statuto, ed avviano una campagna di adesioni.

Allo scadere dell’anno, il Consiglio convoca l’Assemblea elettiva, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio, dopo aver approvato il Regolamento per le elezioni che tenga conto delle incompatibilità ed ineleggibilità previste dallo Statuto, garantisca la presenza dei soci ordinari e dei soci “amici del centro storico” nella stessa proporzione prevista all’art. 18 del presente Statuto.

Articolo 30 – Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice civile e delle leggi speciali.

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Registrato presso Agenzia delle Entrate di Casarano l’11/01/2019 al n. 54 – serie 3^