Quando democrazia e trasparenza sembrano parole vuote
L’Associazione, con istanza di accesso agli atti del 21/05/2023, chiese al comandante della Polizia Locale di conoscere i provvedimenti adottati e le sanzioni comminate dalla data del 02/04/2023 al 21/05/2023 per:
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l’occupazione di suolo pubblico in assenza di titolo autorizzativo o difforme da esso;
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l’installazione non consentita di manufatti a forma di gazebo (art. 8, lettera h ultimo comma);
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L’installazione non consentita di fioriere (art. 8 comma, lettera b);
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L’installazione non consentita di pedane (fatte salve diverse valutazioni nei casi di pavimentazione dissestata e/o presenza di dislivelli del sedime, con esclusione per Piazza della Repubblica. art. 8 lett. e);
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Realizzazione non consentita di collegamenti elettrici aerei o a suolo, con attraversamenti stradali non protetti (art. 8, lett. f);
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Occupazione abusiva di marciapiedi tale da impedire la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e impedita capacità motoria (art. 20 Codice della strada);
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Presenza non consentita di contenitori “carrellati” per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di pertinenza delle attività commerciali, con impedimento della circolazione dei pedoni e delle persone con limitata e impedita capacità motoria (Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e art. 20 del Codice della Strada).
Il Comandante della Polizia Locale, dopo essersi preso tutti i trenta giorni che la legge concede per rispondere a questo tipo di istanze, risponde solo, ed in maniera molto approssimativa, ai quesiti 7 e 8, ma non dà alcun riscontro a quelli che vanno dal n. 1 al n. 5, tutti afferenti le presunte segnalate violazioni dell’art. 8 del Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico.
Ritenendo non corretta la risposta del Dirigente della Polizia Locale, il 25/06/2023, rivolgiamo istanza di riesame al Segretario Generale che, al contempo, è il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza, quindi la persona deputata ad esercitare il controllo sull’applicazione del regolamento e della legge e, come prescritto, chiediamo risposta entro giorni venti.
Trascorrono abbondantemente i venti giorni senza aver avuto risposta, quindi con la violazione di una precisa norma regolamentare. E così il 20 luglio 2023, formuliamo un invito/diffida ad adempiere, che inviamo, per conoscenza anche al Sindaco ed all’Organismo Indipendente di Valutazione.
Finalmente il dott. Antonio Scrimitore, trova il tempo per rispondere, ed il 21/07/2023, così scrive: “Lo scrivente non ravvede nella documentazione inviata alla S. V. dal Dirigente del Settore 6 (Polizia Locale) alcuna violazione di norme e/o regolamenti”.
Cioè, il Segretario dice che il non aver dato risposta e neanche aver motivato la mancata risposta è un atteggiamento legittimo.
Quindi rispediamo al mittente la nota del 21 luglio, affermando che “la scrivente associazione non ravvede nella Sua nota alcuna motivazione riferita al rifiuto, differimento o limitazione, con riferimento alle fattispecie e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013, in conformità a quanto previsto nelle Linee Guida 1309/2016.”
In un paese o una città normale, si sarebbe detto una volta, queste cose non accadrebbero.