TROPPI PERMESSI, POCA TRASPARENZA. SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Con una lunga nota inviata all’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Prefettura di Lecce e, per conoscenza, al Sindaco di Gallipoli, all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari presso il Comune di Gallipoli, l’Associazione Abitanti e Amici del Centro storico di Gallipoli ha presentato una formale denuncia per alcune presunte violazioni al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , meglio individuato come “Codice della trasparenza”.
L’Associazione, ha più volte segnalato agli Organi politici ed amministrativi del Comune di Gallipoli situazioni di illegalità e di mancato rispetto di norme regolamentari comunali, riscontrate nel territorio comunale, consistenti in diverse violazioni al Regolamento comunale per l’occupazione del suolo pubblico ed al Codice della strada, al Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti solidi urbani e ad ordinanza sindacale, come anche in una seria anomalia nella concessione di cosiddetti “Pass in deroga”, per l’accesso nella ZTL del Centro storico.
Segnalazioni che, per la quasi totalità, non sono state oggetto di interventi risolutivi, per cui, utilizzando gli strumenti che la legge mette a disposizione dei singoli cittadini e delle associazioni, quali portatrici di interessi diffusi, abbiamo chiesto l’accesso agli atti, per verificare se le nostre segnalazioni avessero prodotto gli effetti richiesti.
Abbiamo, purtroppo, dovuto registrare il diniego parziale, ed a volte totale, sulle informazioni e sugli atti richiesti.
A quel punto, avvalendoci sempre di quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza, abbiamo avanzato ben quattro richieste di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Segretario Generale (responsabilità che afferiscono alla stesso funzionario). Ma anche in questo caso, trascorsi i termini previsti, non abbiamo avuto alcun riscontro, obbligandoci a rivolgerci ad autorità superiori.
La vicenda, ci porta a fare alcune considerazioni legate al funzionamento degli uffici comunali ed al livello di trasparenza e del diritto alla partecipazione e dei cittadini all’attività della pubblica amministrazione. Valori che, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, Triennio 2022-2024, adottato dallo stesso Comune di Gallipoli, vengono definiti “funzionali agli scopi di sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento; assicurare la conoscenza, da parte dell’utenza, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche qualitative e quantitative, nonché delle loro modalità di erogazione; prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità dell’operato pubblico.”
Altra considerazione è legata al fatto che i protagonisti, “in negativo”, siano i funzionari e non i politici.
Se un amministratore non risponde a richieste o non accoglie le proposte avanzate da cittadini singoli o associati che siano, ciò può rappresentare un fatto politicamente non corretto, rientrante nella sfera della discrezionalità, ma comunque legittimo. Non può dirsi altrettanto se analogo atteggiamento proviene da dipendenti pubblici, pagati dai contribuenti, e tenuti al rispetto delle leggi.
Su questo attendiamo una presa di posizione forte, non solo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla Prefettura, ma anche dagli Organi di indirizzo politico amministrativo del Comune di Gallipoli.
Nel merito delle vicende oggetto delle richieste di accesso, abbiamo segnalato come alcune procedure seguite dagli uffici comunali, non siano compatibili con i principi di imparzialità, uguaglianza, efficacia, efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.
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Il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico, prevede che nel caso in cui venga accertata l’occupazione abusiva di suolo pubblico, il titolare dell’attività commerciale sia tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi entro le 24 ore successive decorrenti dalla notifica del verbale.
Questo, nella stragrande maggioranza dei casi non avviene, producendo l’effetto che la sanzione perda di efficacia, in quanto priva della dovuta tempestività.
Abbiamo segnalato come una sanzione irrogata nel mese di giugno, ma divenuta esecutiva nel mese di settembre, non abbia consentito di liberare ampi spazi di suolo occupati abusivamente e sottratti alla pubblica fruibilità per l’intera stagione estiva. Con ciò, vanificando anche un’altra norma del Regolamento, per la quale il concessionario che abbia violato per la seconda volta in un anno solare una norma in materia di occupazione di suolo pubblico sia possibile disporre l’interdizione dalla facoltà di presentare nuova istanza per l’anno successivo.
Viene riportato un esempio di come, in alcuni casi, si sia agito con estrema dilatazione dei tempi, mentre in altri con grande tempestività. E successo, infatti, che si sia fatto, in data 1° giugno, un accertamento presso un esercizio commerciale che occupava suolo pubblico senza averne titolo, che il verbale di contestazione sia stato elevato in data 29 luglio (due mesi dopo), che l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi sia stata adottata l’8 settembre e che il ripristino forzoso sia stato fissato per il 22 settembre (a stagione conclusa), con una durata complessiva del procedimento di ben cento giorni.
Di contro, è successo che l’accertamento sia stato fatto in data 8 maggio, che il verbale di contestazione sia stato elevato in data 11 maggio, che l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi sia stata adottata il giorno successivo (12 maggio) e che il ripristino forzoso sia stato fissato per il 19 maggio, con una durata complessiva del procedimento di soli undici giorni.
Così come è successo che sia stata sanzionata l’occupazione abusiva di suolo pubblico per aver occupato, senza titolo, poco meno di sei metri quadri, mentre non siano stati sanzionati esercizi che occupavano senza titolo ampi spazi per molte decine di metri quadri.
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Lo stesso Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico, stabilisce che gli impianti elettrici delle strutture su suolo pubblico debbano essere realizzati in conformità alle vigenti normative in materia, con divieto di collegamenti aerei e il cavo a suolo debba essere protetto da idonee strutture certificate (canalette).
Abbiamo segnalato la presenza di cavi elettrici che pericolosamente attraversano la carreggiata stradale con rischi per la pubblica incolumità. Ci è stato risposto, dopo trenta giorni, che erano “in corso accertamenti presso i competenti uffici comunali inerenti il posizionamento di un cavo elettrico rinvenuto sulla carreggiata stradale”. Intanto il cavo elettrico è rimasto lì sino ai primi giorni di novembre, sino a quando l’esercente ha rimosso completamente la struttura sul suolo pubblico.
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Il Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio pubblico di Igiene Urbana prevede, per tutte le utenze non-domestiche, la consegna da parte del Comune di contenitori cosiddetti “carrellati”, i quali devono essere custoditi all’interno di spazi propri. Il Sindaco, con ordinanza sindacale n. 303 del 03/08/2022, valida sino al 20/11/2022, ha consentito alle stesse utenze il posizionamento – per l’intero arco della giornata – dei propri contenitori “carrellati” sul marciapiede o area pubblica antistante/in prossimità dell’accesso alle strutture nelle quali esercitano le rispettive attività, sullo stesso lato stradale, nella fascia corrispondente allo sviluppo del prospetto del locale, a patto che venissero schermati con elementi mobili “frangi-vista”.
Per tutta la stagione, ed ancora oggi, i contenitori sono stati posizionati in difformità a quanto prescritto, in violazione dell’ordinanza sindacale e del Codice della strada.
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Una delle richieste di accesso agli atti tendeva a conoscere il numero dei PASS rilasciati e validi alla data dell’istanza, riferiti alle diverse categorie degli aventi diritto all’accesso ed alla sosta nella ZTL e nell’APU nel Centro storico di Gallipoli.
Il Regolamento per la disciplina della ZTL e APU nel Centro storico di Gallipoli attribuisce al Sindaco e/o all’Assessore delegato, in casi eccezionali e/o particolari, la facoltà di operare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, a loro insindacabile giudizio per la concessione di pass di tipo B”.
Il Comando della Polizia Locale, ci ha comunicato che, nella stagione 2022, sono stati concessi n. 700 permessi di questo tipo. Si tratta di un numero esagerato di autorizzazioni, che dovrebbero avere motivazioni particolari e/o eccezionali, e che rappresenta più di un terzo del totale dei permessi rilasciati.
Appare evidente come l’impossibilità di esaminare l’operato del Sindaco o dell’Assessore delegato nella concessione di PASS, impedisca l’esercizio di un controllo democratico sul procedimento di rilascio in deroga alle regole previste per le rimanenti categorie di cittadini. Insindacabilità, peraltro, non giustificata nella formazione ed emanazione di un provvedimento amministrativo (tale è il rilascio di una autorizzazione all’accesso alla ZTL), perché contraria al principio di trasparenza.
In nessuno dei Regolamenti in materia consultati, adottati da piccole e grandi città del nord, del centro e del sud Italia, si è riscontrato un analogo riferimento ad una facoltà insindacabile di concedere deroghe rispetto a quanto regolamentato.
Come è ben evidente, non si tratta solo della rivendicazione di alcuni diritti che riteniamo fondamentali, ma di un danno all’immagine ed al decoro della città, al paesaggio ed alla fruibilità dei beni demaniali, all’erario, per il mancato introito di somme rilevanti nella casse comunali, alla stessa nella Pubblica Amministrazione, che ha dato l’impressione di essere incapace di prevenire e reprimere comportamenti illeciti.
All’ANAC ed alla Prefettura di Lecce abbiamo chiesto di avviare una verifica presso il Comune di Gallipoli per accertare quanto segnalato e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.